Comunicazioni dei soggetti rilevanti
Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione (i Soggetti Rilevanti) di CA FriulAdria nonché le persone a loro strettamente legate, devono notificare il compimento di operazioni (acquisto, vendita, sottoscrizione, scambio) su strumenti finanziari quotati emessi dalla Società o su strumenti derivati e ad essi collegati e devono rispettare le restrizioni ad operare su tali strumenti, nei termini previsti dall’art.19 del Regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato (c.d. MAR) e dalla normativa delegata (Regolamenti (UE) n. 2016/522 e n. 2016/523).
La normativa europea ha integrato quanto previsto dall’art. 114 comma 7 del d.lgs. n.58/1998 (Testo unico della finanza).
I Soggetti Rilevanti sono pertanto tenuti a notificare al Soggetto Preposto le operazioni effettuate da loro stessi e dalle rispettive persone Strettamente Legate qualora l’ammontare di tali operazioni, anche cumulativamente, raggiunga o superi la soglia di 20.000 Euro in un anno solare.
Le comunicazioni si riferiscono agli strumenti emessi dalla Società e quotati in mercati regolamentati oppure negoziati su sistemi multilaterali o sistemi organizzati di negoziazione, cui si applica il MAR.
Il Soggetto Preposto a ricevere, gestire e diffondere a Consob e al mercato le comunicazioni è individuato nella persona del responsabile del Servizio Segreteria Generale di CA FriulAdria.