Depositi "dormienti"

In data 17 Agosto 2007 è entrato in vigore il Regolamento in materia di depositi dormienti (Decreto del Presidente della Repubblica del 22 Giugno 2007 n. 116 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 Agosto 2007).
In sintesi il Regolamento definisce quali sono le caratteristiche dei rapporti "dormienti" e le incombenze poste a carico del titolare del rapporto e degli intermediari.

 

Quali rapporti bancari rientrano nel perimetro dei "dormienti"?
Rientrano nella categoria dei ‘Depositi Dormienti’ i seguenti prodotti, compresi quelli aperti in ‘ambiente estero’, sia al portatore sia nominativi:

  • Conti correnti compresi i ‘conti inattivi’
  • Depositi di strumenti finanziari in custodia e amministrazione e le gestioni patrimoniali, a prescindere dalla loro durata
  • Depositi a Risparmio, compresi quelli: in usufrutto, soggetti a tacito rinnovo o a vincoli di scadenza oltre ai depositi al portatore dichiarati rubati o smarriti
  • Certificati di deposito compresi quelli al portatore dichiarati rubati o smarriti, 
  • Carte Prepagate
  • Assegni circolari non incassati nei tre anni dalla data di emissione, compresi quelli trasferibili che, nel periodo indicato, sono stati bloccati per furto, smarrimento, distruzione
  • Depositi vincolati costituiti a fronte di assegni bancari emessi senza provvista
  • Somme depositate presso la Banca e generate da operazioni negoziate in data contestuale/successiva a quella di estinzione dei rapporti di regolamento (cosidetti Sospesi Contabili)

Affinché i depositi sopra elencati possano essere considerati dormienti occorre che:

  • abbiano saldi / controvalore di mercato creditori superiori a € 100,00
  • non evidenzino movimenti effettuati per iniziativa del diretto titolare o di soggetto dallo stesso delegato negli ultimi dieci anni dalla data di osservazione

Nel caso degli assegni circolari, l’unica condizione è che:

  • risultino prescritti, ovvero siano passati tre anni dalla data di emissione senza che le somme siano state riscosse qualunque sia l’importo del titolo.

Come vengono comunicati i rapporti entrati nel perimetro dormienti?

La Banca avvisa il titolare del rapporto/l’ordinante l’emissione dell’assegno circolare:

  • mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, in caso di rapporti nominativi e somme depositate (con numero identificativo cliente diverso da 00000);
  • mediante l’esposizione in Filiale, nelle apposite bacheche e sul sito istituzionale della Banca, degli elenchi contenenti i rapporti al portatore, i depositi vincolati costituiti a fronte di assegni bancari emessi senza provvista nonché i rapporti nominativi e somme depositate (con numero identificativo cliente pari a 00000) e Assegni circolari

Come si può interrompere la dormienza?
Entro 180 giorni dal ricevimento della raccomandata oppure dalla pubblicazione degli elenchi, il cliente deve impartire delle disposizioni che esprimono la volontarietà a mantenere o a rientrare in possesso delle somme tramite rimborso o risveglio in base al tipo di rapporto e al periodo di richiesta.

 

In assenza di disposizioni il deposito verrà per legge estinto e le relative giacenze verranno riversate su un Fondo appositamente istituito dallo Stato per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.

 

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.consap.it  nella sezione Rapporti Finanziari / Cittadini / Rapporti Dormienti oppure chiedere in Filiale.


Di seguito l’elenco dei rapporti risultanti "dormienti" suddivisi per anno e Istituto Bancario:

CRéDIT AGRICOLE ITALIA

Anni precedenti

 

CRéDIT AGRICOLE FRIULADRIA

Anni precedenti

 

ex CRéDIT AGRICOLE CARISPEZIA

Anni precedenti

 

EX GRUPPO CREDITO VALTELLINESE

CREDITO VALTELLINESE

CARIFANO

CREDITO SICILIANO


 

 

Normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica del 22 Giugno 2007 n.116

  • Art. 1 Definizione di rapporto "dormiente" applicata ai rapporti su cui non sono state effettuate operazioni o movimentazioni da parte del possessore, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data dell’ultima operazione e comunque di libera disponibilità delle somme
  • Art. 3 Comunicazione da parte della Banca dell’invito a presentarsi