


Sgravi fiscali, esenzioni ed esoneri per il settore agricolo
Tra le principali misure che riguardano l’agricoltura all’interno della Legge di Bilancio 2023 trattiamo brevemente le più impattanti che riguardano i redditi agrari e fondiari, le aliquote iva, il bonus verde, oltre naturalmente ai contributi erogati a favore dei giovani che decidono di lavorare nel comparto agricoltura, vecchio approccio che viene dalla Piccola Proprietà Contadina. Infine un piccolo approfondimento sui Territori Montani e sull’Iva Precompilata per i produttori agricoli, per le associazioni operanti in agricoltura e per chi esercita l’attività di agriturismo, enoturismo e oleoturismo.
Redditi Agrari e Fondiari
Prorogata all’anno 2023 l’esenzione dall’Irpef e dalle relative addizionali dei redditi dominicali e agrari dei terreni dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. La norma, già in vigore per il periodo 2017-2022, fa sì che tali redditi non concorrano a formare la base imponibile ai fini dell’Irpef nonché delle addizionali regionale e comunale.
Le aliquote iva e il bonus verde
Le aliquote IVA per Legna da ardere e pellet rimangono al 4% per tutto il 2023.
Fino al 31.12.2024 è stato prorogato il c.d. “bonus verde” cioè la detrazione del 36% ai fini dell’Irpef su di un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per ogni unità immobiliare delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici comprese le pertinenze, le recinzioni, gli impianti di irrigazione, la realizzazione di possi, le coperture a verde e i giardini pensili (art. 1, c. 12, l. 27.12.2017, n. 205). La detrazione (massima di 1.800 euro) va ripartita in 10 anni. Non è ammesso lo sconto in fattura.
Contributi previdenziali esonerati per giovani agricoltori
Viene prorogato fino al 31.12.2023 il beneficio contributivo riservato ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del. d.lgs. 29.3.2004, n. 99, con età inferiore a 40 anni che si iscrivono nella previdenza agricola nell’anno 2023. Fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero contributivo dal versamento del 100% per un periodo di 24 mesi.
Piccola Proprietà Contadina
Il nuovo comma 4-ter dell’art. 2 del d.l. 30.12.2009, n. 194, estende l’agevolazione prevista per la piccola proprietà contadina ai trasferimenti a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarino nell’atto di trasferimento di voler conseguire, entro il termine di 24 mesi, l’iscrizione nella gestione previdenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Quindi su tali atti si applicano le imposte di registro e ipotecaria in misura fissa (200 euro) e l’imposta catastale con l’aliquota dell’1% e gli onorari notarili sono ridotti alla metà. Il beneficio decade se, prima che siano trascorsi 5 anni, l’interessato cede volontariamente i terreni o cessa di coltivarli o di condurli direttamente.
I terreni montani
I terreni si considerano ubicati nei territori montani se:
sono situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e quelli rappresentati da particelle catastali che solo in parte si trovano alla predetta altitudine;
sono compresi nell’elenco compilato dalla commissione censuaria centrale;
che fanno parte di comprensori di bonifica montana.
A decorrere dal 1.1.2023, vengono confermate le regole impositive come al punto 4, ma il beneficio è esteso anche a favore dei soggetti che non sono iscritti nella gestione previdenziale agricola dell’INPS se, nell’atto di acquisto, dichiarano di impegnarsi a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni. La decadenza si verifica se prima del decorso di 5 anni dalla data di acquisto, viene fatta la cessione volontaria dei terreni ovvero la cessazione della coltivazione e della conduzione diretta dagli stessi.
IVA precompilata
Ai sensi del provvedimento 12.1.2013, prot. 9652, in via sperimentale, anche i produttori agricoli indicati agli artt. 34 e 34-bis del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, possono avvalersi della predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate della tenuta dei registri IVA e della compilazione delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA di cui all’art. 4 del d.lgs. 5.8.2015, n. 127.
La norma è estesa anche a chi esercita l’attività di agriturismo, enoturismo e oleoturismo nonché alle associazioni operanti in agricoltura ai sensi della l. 30.12.1991, n. 413. È così possibile non farsi fare il quadro IVA dai CAA.
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