L’Agricoltura nella Legge di Bilancio 2023
Sgravi fiscali, esenzioni ed esoneri per il settore agricolo
Tra le principali misure che riguardano l’agricoltura all’interno della Legge di Bilancio 2023 trattiamo brevemente le più impattanti che riguardano i redditi agrari e fondiari, le aliquote iva, il bonus verde, oltre naturalmente ai contributi erogati a favore dei giovani che decidono di lavorare nel comparto agricoltura, vecchio approccio che viene dalla Piccola Proprietà Contadina. Infine un piccolo approfondimento sui Territori Montani e sull’Iva Precompilata per i produttori agricoli, per le associazioni operanti in agricoltura e per chi esercita l’attività di agriturismo, enoturismo e oleoturismo.
Redditi Agrari e Fondiari
Prorogata all’anno 2023 l’esenzione dall’Irpef e dalle relative addizionali dei redditi dominicali e agrari dei terreni dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. La norma, già in vigore per il periodo 2017-2022, fa sì che tali redditi non concorrano a formare la base imponibile ai fini dell’Irpef nonché delle addizionali regionale e comunale.
Le aliquote iva e il bonus verde
Le aliquote IVA per Legna da ardere e pellet rimangono al 4% per tutto il 2023.
Fino al 31.12.2024 è stato prorogato il c.d. “bonus verde” cioè la detrazione del 36% ai fini dell’Irpef su di un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per ogni unità immobiliare delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici comprese le pertinenze, le recinzioni, gli impianti di irrigazione, la realizzazione di possi, le coperture a verde e i giardini pensili (art. 1, c. 12, l. 27.12.2017, n. 205). La detrazione (massima di 1.800 euro) va ripartita in 10 anni. Non è ammesso lo sconto in fattura.
Contributi previdenziali esonerati per giovani agricoltori
Viene prorogato fino al 31.12.2023 il beneficio contributivo riservato ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del. d.lgs. 29.3.2004, n. 99, con età inferiore a 40 anni che si iscrivono nella previdenza agricola nell’anno 2023. Fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero contributivo dal versamento del 100% per un periodo di 24 mesi.
Piccola Proprietà Contadina
Il nuovo comma 4-ter dell’art. 2 del d.l. 30.12.2009, n. 194, estende l’agevolazione prevista per la piccola proprietà contadina ai trasferimenti a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarino nell’atto di trasferimento di voler conseguire, entro il termine di 24 mesi, l’iscrizione nella gestione previdenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Quindi su tali atti si applicano le imposte di registro e ipotecaria in misura fissa (200 euro) e l’imposta catastale con l’aliquota dell’1% e gli onorari notarili sono ridotti alla metà. Il beneficio decade se, prima che siano trascorsi 5 anni, l’interessato cede volontariamente i terreni o cessa di coltivarli o di condurli direttamente.
I terreni montani
I terreni si considerano ubicati nei territori montani se:
sono situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e quelli rappresentati da particelle catastali che solo in parte si trovano alla predetta altitudine;
sono compresi nell’elenco compilato dalla commissione censuaria centrale;
che fanno parte di comprensori di bonifica montana.
A decorrere dal 1.1.2023, vengono confermate le regole impositive come al punto 4, ma il beneficio è esteso anche a favore dei soggetti che non sono iscritti nella gestione previdenziale agricola dell’INPS se, nell’atto di acquisto, dichiarano di impegnarsi a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni. La decadenza si verifica se prima del decorso di 5 anni dalla data di acquisto, viene fatta la cessione volontaria dei terreni ovvero la cessazione della coltivazione e della conduzione diretta dagli stessi.
IVA precompilata
Ai sensi del provvedimento 12.1.2013, prot. 9652, in via sperimentale, anche i produttori agricoli indicati agli artt. 34 e 34-bis del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, possono avvalersi della predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate della tenuta dei registri IVA e della compilazione delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA di cui all’art. 4 del d.lgs. 5.8.2015, n. 127.
La norma è estesa anche a chi esercita l’attività di agriturismo, enoturismo e oleoturismo nonché alle associazioni operanti in agricoltura ai sensi della l. 30.12.1991, n. 413. È così possibile non farsi fare il quadro IVA dai CAA.
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