NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT
NUOVE REGOLE EUROPEE DI DEFINIZIONE DI DEFAULT: CONOSCERLE PER AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO
Dal terzo trimestre 2020, il Gruppo bancario Crédit Agricole Italia applicherà le nuove regole europee in tema di classificazione della clientela inadempiente rispetto a un’obbligazione verso la banca (cosiddetto ‘default’) introdotte dall’Autorità Bancaria Europea con l’obiettivo di uniformare i comportamenti degli istituti di credito dei paesi dell’UE.
LE PRINCIPALI NOVITÀ
REGOLE ATTUALI | NUOVE REGOLE |
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Il Cliente viene classificato a default se presenta arretrati per oltre 90 giorni consecutivi pari ad almeno il 5% del totale delle esposizioni del cliente verso la banca |
Il Cliente viene classificato a default se supera entrambe le seguenti soglie di rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi:
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È consentita la compensazione degli importi scaduti con le disponibilità presenti su altre linee di credito non utilizzate o parzialmente utilizzate dal cliente |
La compensazione su iniziativa banca non è più consentita. Di conseguenza, la banca è tenuta a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate |
Lo stato di default viene meno nel momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l’arretrato di pagamento e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente |
Lo stato di default permarrà per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l’arretrato di pagamento e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente |
Non sono previsti automatismi di contagio del default nel caso di obbligazioni congiunte (c.d. “cointestazione”) |
Con riferimento alle obbligazioni congiunte (c.d. “cointestazione”) sono previste alcune nuove regole di contagio del default:
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La classificazione a default di un cliente presso una società del Gruppo Crédit Agricole non comporta automaticamente la classificazione a default presso tutte le Società del gruppo |
La classificazione a default sarà valutata a livello di Gruppo Crédit Agricole (non è più consentito che un cliente sia classificato a default presso una Società del gruppo e non lo sia presso un’altra) |
La nuova disciplina, inoltre, introduce una nuova soglia per la classificazione a default nei casi di rimodulazione dell’affidamento dovuta a difficoltà finanziarie del cliente. Qualora, per effetto della rimodulazione, si verifichi una perdita superiore all’1%, la Banca è tenuta a classificare il cliente in stato di default.
Sulla base delle nuove regole, anche solo uno sconfinamento di conto corrente superiore a 100 euro per oltre 90 giorni, che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni verso la banca, comporta lo stato di default di tutte le esposizioni, e potrebbe rendere più difficoltoso l’accesso al credito nel caso di richiesta di nuovi finanziamenti.
Il suo Gestore è a completa disposizione per darle il massimo supporto in questa importante fase di cambiamento, per fornirle chiarimenti sulle novità normative e per individuare le soluzioni che meglio rispondono alle sue esigenze.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La normativa di riferimento è la seguente:
- EBA/GL/2016/07 “Linee Guida sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013
- EBA/RTS/2016/06 “Nuove tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato” che integrano il Regolamento Delegato UE n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017