NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT

 

NUOVE REGOLE EUROPEE DI DEFINIZIONE DI DEFAULT: CONOSCERLE PER AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO

 

Dal terzo trimestre 2020, il Gruppo bancario Crédit Agricole Italia applicherà le nuove regole europee in tema di classificazione della clientela inadempiente rispetto a un’obbligazione verso la banca (cosiddetto ‘default’) introdotte dall’Autorità Bancaria Europea con l’obiettivo di uniformare i comportamenti degli istituti di credito dei paesi dell’UE.

 

LE PRINCIPALI NOVITÀ

 

 

REGOLE ATTUALI NUOVE REGOLE
   

Il Cliente viene classificato a default se presenta arretrati per oltre 90 giorni consecutivi pari ad almeno il 5% del totale delle  esposizioni del cliente verso la banca

Il Cliente viene classificato a default se supera entrambe le seguenti soglie di rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi:

  • in termini assoluti: euro 100 per le esposizioni al dettaglio (Persone Fisiche e PMI) ed euro 500 per le altre esposizioni;
  • in termini relativi: 1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni del cliente verso la banca

È consentita la compensazione degli importi scaduti con le disponibilità presenti su altre linee di credito non utilizzate o parzialmente utilizzate dal cliente

La compensazione su iniziativa banca non è più consentita. Di conseguenza, la banca è tenuta a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate

Lo stato di default viene meno nel momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l’arretrato di pagamento e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente

Lo stato di default permarrà per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l’arretrato di pagamento e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente

Non sono previsti automatismi di contagio del default nel caso di obbligazioni congiunte (c.d. “cointestazione”) 

Con riferimento alle obbligazioni congiunte (c.d. “cointestazione”) sono previste alcune nuove regole di contagio del default:

  • se la cointestazione è in default, il contagio si applica alle esposizioni dei singoli cointestatari;
  • se tutti i cointestatari sono in default, il contagio si applica automaticamente alle esposizioni della cointestazione.

La classificazione a default di un cliente presso una società del Gruppo Crédit Agricole non comporta automaticamente la classificazione a default presso tutte le Società del gruppo

La classificazione a default  sarà valutata a livello di Gruppo Crédit Agricole (non è più consentito che un cliente sia classificato a default presso una Società del gruppo e non lo sia presso un’altra)

 

 

 

La nuova disciplina, inoltre, introduce una nuova soglia per la classificazione a default nei casi di rimodulazione dell’affidamento dovuta a difficoltà finanziarie del cliente. Qualora, per effetto della rimodulazione, si verifichi una perdita superiore all’1%, la Banca è tenuta a classificare il cliente in stato di default. 

Sulla base delle nuove regole, anche solo uno sconfinamento di conto corrente superiore a 100 euro per oltre 90 giorni, che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni verso la banca, comporta lo stato di default di tutte le esposizioni, e potrebbe rendere più difficoltoso l’accesso al credito nel caso di richiesta di nuovi finanziamenti.  

Il suo Gestore è a completa disposizione per darle il massimo supporto in questa importante fase di cambiamento, per fornirle chiarimenti sulle novità normative e per individuare le soluzioni che meglio rispondono alle sue esigenze

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento è la seguente:

  • EBA/GL/2016/07 “Linee Guida sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013 
  • EBA/RTS/2016/06 “Nuove tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato” che integrano il Regolamento Delegato UE n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017