BENCHMARKS REGULATION

 

Documento riepilogativo dei piani scritti previsti dalla Benchmarks Regulation in caso di variazione o di cessazione degli indici di riferimento

 

Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia (a seguire “GBCAI” o “Gruppo”) - in qualità di entità sottoposta a vigilanza che utilizza indici di riferimento all’interno dell’Area Economica Europea (EEA) e in conformità con la European Benchmarks Regulation(BMR) (Regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal Regolamento (UE) 2021/168) - ha redatto e manterrà aggiornati solidi piani scritti che specificano le azioni da intraprendere nel caso in cui uno degli indici di riferimento (“Benchmark”) che il Gruppo stesso utilizza:

  • sia oggetto di sostanziale variazione
  • cessi di esistere o di essere pubblicato dal suo amministratore (temporaneamente o permanentemente)
  • non sia stato autorizzato (i.e. secondo le previsioni della BMR, non sia stato inserito nello specifico registro dell’Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati  (ESMA) 
  • sia stato rimosso dalla lista degli amministratori e dei Benchmark autorizzati (i.e. registro ESMA)
  • sia stato dichiarato non rappresentativo, del mercato o della realtà economica sottostanti, da parte dall’autorità nazionale competente a supervisionare le attività di amministrazione del Benchmark .

I citati piani scritti sono stati strutturati per gestire:

  1. un piano di emergenza nel caso in cui un Benchmark improvvisamente non sia più disponibile (i.e. cessi di essere pubblicato) ovvero un amministratore o un agente di calcolo dell’indice di riferimento cessi improvvisamente di amministrare/calcolare uno dei propri indici di riferimento
  2. un piano a medio/lungo termine che delinei le azioni rilevanti per la transizione, nel caso in cui la variazione o la cessazione di un Benchmark sia nota con largo anticipo.

I suddetti piani descrivono come GBCAI monitori tali eventi potenziali al fine di attivare i piani stessi appena un evento si verifichi e sia rilevato.

I piani, ove possibile ed opportuno, definiscono gli indici sostitutivi permanenti da utilizzare in caso si verifichino tali eventi potenziali; gli indici sostitutivi vengono applicati alla relazione contrattuale con il Cliente attraverso apposite clausole (“clausole di fallback”).

È opportuno segnalare che le clausole di fallback sono proposte dal GBCAI sulla base delle raccomandazioni dei gruppi di lavoro internazionali, dei legislatori nazionali o comunitari e delle associazioni di mercato.

 

PIANO DI EMERGENZA
  • GBCAI effettuerà la redazione tempestiva di un inventario delle posizioni dei Clienti interessati dall’evento e delle esposizioni del Gruppo verso tali Clienti, oltreché l’analisi della documentazione dei prodotti impattati dall’evento stesso, al fine di valutare le possibili conseguenze e le principali priorità; in conformità alla clausola di fallback o, se non presente, in conformità alle eventuali previsioni della normativa dell’Unione Europea o della normativa nazionale2, GBCAI comunicherà alla clientela un valido indice di riferimento alternativo. 
  • GBCAI potrà definire un piano d'intervento sull'intero perimetro impattato che dia priorità alle sue maggiori esposizioni.
  • A seconda della tipologia di indice di riferimento (critico, significativo o non significativo, secondo le definizioni assegnate dalla BMR), GBCAI si relazionerà con le autorità competenti, l’amministratore del Benchmark, le associazioni di mercato o il relativo gruppo di lavoro internazionale o nazionale al fine di ottenere indicazioni e di evitare qualsiasi frammentazione del mercato.
  • GBCAI effettuerà una valutazione finanziaria e di rischio su ogni potenziale disallineamento nelle coperture applicate alla posizione del Cliente e/o di GBCAI.

 

Nel caso in cui le clausole di fallback presenti nei contratti non fossero adeguate, dovrà essere applicato il benchmark alternativo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione Europea o dalla normativa nazionale, ovvero, in mancanza, dovrà essere identificato e proposto ai Clienti un appropriato Benchmark alternativo o una misura di contingency per i contratti in essere, prevedendo attività analoghe a quelle sopra indicate.

 

In accordo con le buone prassi, il Gruppo si impegna a proporre la migliore soluzione possibile per entrambe le parti (Clienti e GBCAI) e a concordare con i Clienti stessi un valido Benchmark alternativo.

In ogni caso, qualora tale soluzione si rivelasse non perseguibile, GBCAI potrà effettuare una delle seguenti azioni:

  • l’informazione tempestiva della clientela sulla variazione o cessazione dell’indice di riferimento, nel rispetto della regolamentazione
  • una proposta di rinegoziazione contrattuale, anche, eventualmente, su tasso fisso
  • ove previsto contrattualmente, la cessazione del rapporto qualora non venga raggiunto alcun accordo con il Cliente.
PIANO A MEDIO/LUNGO TERMINE

Non appena un evento riguardante un Benchmark o un amministratore di Benchmark venga rilevato con largo anticipo rispetto alla data di accadimento stimata, al fine di preparare GBCAI alla transizione, dovrebbero essere intraprese le seguenti azioni:

  • l’identificazione dei possibili Benchmark alternativi, assicurandosi che gli stessi siano in linea con la normativa BMR
  • la partecipazione a gruppi di lavoro o a riunioni delle associazioni di mercato per identificare un Benchmark alternativo e la potenziale clausola di fallback
  • l’identificazione delle esposizioni finanziare
  • una mappatura dei Clienti
  • la valutazione dei rischi
  • la modifica dei processi e la previsione degli sviluppi informatici necessari per gestire la transizione
  • lo sviluppo di nuovi prodotti collegati ai Benchmark alternativi
  • l’applicazione dei Benchmark alternativi ai rapporti in essere (stock) al verificarsi dell’evento
  • la definizione di una strategia di comunicazione ai Clienti.

GBCAI si è organizzato definendo un processo che coinvolge sue diverse strutture al fine di attuare i piani nella maniera più rapida ed efficace possibile.

 

L'IMPATTO DELLA RIFORMA DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO PER I NOSTRI CLIENTI

La BMR produce i suoi effetti sia sui contratti già sottoscritti che sui contratti di nuova stipula con la clientela.

Le clausole di fallback sono presenti nei contratti di nuova stipula con la clientela che prevedono un parametro di indicizzazione, attraverso un meccanismo di rinvio del contratto ai piani scritti pubblicati, anche per estratto, sul sito internet della Banca stessa nonché a disposizione in Filiale.

I contratti già sottoscritti con la clientela potranno essere modificati con l’inserimento delle clausole di fallback a seguito e con le modalità che saranno previste dal provvedimento attuativo della BMR delegato al Governo dalla legge 4 agosto 2022 n. 1273.

GBCAI redige e mantiene aggiornati, ove necessario, solidi piani scritti di dettaglio, contenenti la versione integrale delle clausole di fallback, che potranno essere forniti alla Clientela che contatterà il Servizio Clienti al numero 800.771100.

Il presente documento e i piani scritti di dettaglio possono essere soggetti ad aggiornamenti, in particolar modo nel caso in cui la regolamentazione cambi o qualora i piani non possano più essere considerati solidi e attendibili o qualora divenga possibile e opportuno descrivere o modificare una o più clausole di fallback. 

Sarà cura di GBCAI mettere a disposizione della clientela, in modo tempestivo sul proprio sito web e in Filiale, la versione aggiornata del presente documento ed un alert informativo sulla definizione o modifica delle clausole di fallback.

 
CLAUSOLE DI FALLBACK

Le clausole di fallback sono riportate nell'allegato consultabile qui.

 

 

 

 

1 Articolo 28, paragrafo 2 della BMR: “Le entità sottoposte a vigilanza, diverse dall'amministratore di cui al paragrafo 1, che utilizzano un indice di riferimento redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove possibile e opportuno, detti piani designano uno o più indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali sarebbe sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide. Le entità sottoposte a vigilanza forniscono i suddetti piani ed eventuali aggiornamenti all'autorità competente dietro richiesta di quest'ultima e senza indebiti ritardi e li riflettono nella loro relazione contrattuale con i clienti.”

2 La BMR, come modificata dal Regolamento (UE) 2021/168 prevede, al verificarsi di determinate condizioni, la possibilità che sia prevista la “sostituzione legale di un indice di riferimento” mediante la normativa dell’Unione Europea (rif. Articolo 23 ter della BMR) o mediante la normativa nazionale (rif. Articolo 23 quater della BMR).

3  Nell’esercizio della delega per l’attuazione degli articoli 23 -ter , paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168, il Governo dovrà prevedere che entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative le banche e gli intermediari finanziari comunichino ai clienti le variazioni contrattuali necessarie per introdurre le clausole che consentano di individuare, anche per rinvio ai piani, le modifiche all’indice di riferimento o l’indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell’indice di riferimento applicato al contratto; la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione; in quest’ultimo caso egli ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate (rif. Art. 3 lett.f) e l).