Reclami, Ricorsi e conciliazioni

Qualora le aspettative del cliente siano state disattese e l’intervento del personale della Banca non sia stato utile per superare i motivi di insoddisfazione, il cliente può presentare un reclamo attraverso le seguenti modalità:

  • per posta elettronica all’indirizzo reclami@credit-agricole.it  o per posta certificata reclami@pec.credit-agricole.it
  • compilando specifico form 
  • per posta (anche per raccomandata) al seguente indirizzo:
    Crédit Agricole Italia S.p.A Servizio Reclami - Via Università, 1 43121 Parma
  • a mezzo fax (0521/531918)
  • consegna alla Filiale a te più vicina.

I dati forniti saranno trattati per le finalità strettamente connesse all'evasione della segnalazione, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

É importante indicare nel reclamo i seguenti contenuti:

  • dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio);
  • filiale;
  • numero identificativo del rapporto (conto corrente o deposito titoli);
  • recapito telefonico al quale il cliente desidera essere eventualmente contattato;
  • una descrizione chiara del prodotto/servizio fornito dalla Banca e dei motivi per i quali il cliente si ritiene insoddisfatto;
  • eventuale documentazione a supporto dei fatti oggetto di contestazione.

L’assenza di queste informazioni potrebbe determinare la mancata presa in carico del reclamo.

La Banca risponderà al cliente entro:

  • 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza in caso di reclami inerenti servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. normativa PSD2);
  • 60 giorni dal ricevimento dell’istanza in caso di reclami inerenti operazioni e servizi bancari;
  • 60 giorni dal ricevimento dell’istanza in caso di reclami aventi ad oggetto attività e servizi di Investimento e/o servizi accessori;
  • 45 giorni dal ricevimento dell’istanza, per quanto di competenza della Banca, in caso di reclami aventi ad oggetto l’attività di intermediazione assicurativa.

È a disposizione della clientela un Numero verde o un form specifico al quale rivolgere eventuali richieste di informazioni. Il contatto non ha valore di reclamo ufficiale.

Qualora la risposta del reclamo fornita sia insoddisfacente o la stessa non sia pervenuta entro i termini previsti, prima di rivolgersi al Giudice, il cliente può ricorrere ai seguenti sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie:

Autorità     

Requisiti per poter ricorrere ai sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie   

Sito internet  
Arbitro Bancario Finanziario
(ABF)
  1. la controversia deve riguardare operazioni e servizi bancari e finanziari;
  2. la contestazione è riferita ad operatività posteriore al 1° gennaio 2009;
  3. l’importo richiesto è fino a  € 100.000, nel caso di richieste di denaro;
  4. non devono essere trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca.
 www.arbitrobancariofinanziario.it

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

  1.  la controversia deve riguardare attività e servizi di investimento;
  2.  con riferimento ai medesimi fatti della controversia, sia già stato  presentato un reclamo all’intermediario, che ha risposto in maniera  insoddisfacente oppure non ha risposto affatto nei 60 giorni successivi alla  presentazione dell’istanza;
  3.  l’importo richiesto all’intermediario non superi gli € 500.000;
  4. sugli stessi fatti della controversia, oggetto di ricorso, non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
www.acf.consob.it

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni  
(IVASS)    

 

  1. la controversia deve riguardare l’attività di intermediazione assicurativa;
  2. con riferimento ai medesimi fatti della controversia, sia già stato presentato un reclamo all’intermediario, che ha risposto in maniera insoddisfacente oppure non ha risposto affatto nei 45 giorni successivi alla presentazione dell’istanza.
www.ivass.it

 

Inoltre, in caso di mediazione civile di cui all’art.5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 il cliente può rivolgersi all'Organismo di Conciliazione Bancaria, costituito dall'Associazione Conciliatore Bancario Finanziario oppure, previo accordo delle parti, presso organismi di mediazione diversi, purché iscritti nell'apposito Registro del Ministero di Giustizia e specializzati in materia bancaria/finanziaria.

DOCUMENTAZIONE

  1. Arbitro Bancario Finanziario – Guida pratica
  2. Guida all'utilizzo del portale ABF;
  3. Modulo per il ricorso all'ABF e istruzioni per la compilazione del ricorso;
  4. Guida all'Arbitro per le Controversie Finanziarie - ACF;
  5. Organismo per la conciliazione bancaria – Regolamento di procedura per la mediazione; 
  6. Organismo per la conciliazione bancaria – Regolamento del procedimento di arbitrato;

 

RENDICONTAZIONE RECLAMI

ANNO 2023

Rendicontazione dei reclami anno 2023 - CA ITALIA

ANNO 2022

Rendicontazione dei reclami anno 2022 - CA ITALIA

ANNO 2021

Rendicontazione dei reclami anno 2021 - CA ITALIA

Rendicontazione dei reclami anno 2021 - CA FRIULADRIA 

ANNO 2020

Rendicontazione dei reclami anno 2020 - CA ITALIA 

Rendicontazione dei reclami anno 2020 - CA FRIULADRIA

ANNO 2019

Rendicontazione dei reclami anno 2019 - CA ITALIA 
(con allegato sintetico sulla gestione dei reclami di ex CA Carispezia – periodo 01.01.2019 / 21.07.2019)

Rendicontazione dei reclami anno 2019 - CA FRIULADRIA

ANNO 2018

Rendicontazione dei reclami anno 2018 - CA ITALIA

Rendicontazione dei reclami anno 2018 - CA FRIULADRIA

Rendicontazione dei reclami anno 2018 - EX CA CARISPEZIA 

ANNi precedenti

Rendicontazione dei reclami anno 2017

Rendicontazione dei reclami anno 2016

Rendicontazione dei reclami anno 2015

Rendicontazione dei reclami anno 2014