INTERVENTI DI AIUTO A FAMIGLIE E IMPRESE DANNEGGIATE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEREOLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 23 OTTOBRE 2023 AL 6 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA E DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
Come previsto da delibera del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2024, Crédit Agricole Italia dispone la possibilità di attivare la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei leasing per agevolare le famiglie e le imprese danneggiate dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre 2023 al 6 novembre 2023 nel territorio della città metropolitana di Genova e della provincia della Spezia (come previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile – OCDPC n. 1.082 del 28 marzo 2024).
Con la presentazione di un’autocertificazione del danno subito, i titolari di mutui chirografari e ipotecari - nonché di contratti di leasing finanziario - relativi agli edifici sgomberati o inagibili, come anche i titolari di attività commerciale ed economica (anche agricola) svolta in questi edifici, o ai titolari di beni strumentali danneggiati o, nel caso dell’agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eccezionali eventi meteo, possono richiedere la sospensione delle rate, con la possibilità di optare tra le seguenti due modalità di sospensione, in base alle proprie necessità:
- sospensione dell’intera rata: per un massimo di 12 mesi il mutuatario / locatario non dovrà versare le rate previste dal piano di ammortamento originario. Gli interessi maturati durante il periodo di sospensione saranno rimborsati al termine del periodo e ripartiti sull’intera durata residua del mutuo / leasing finanziario. Durante il periodo di sospensione il debito in linea capitale rimarrà invariato per consentire il recupero della quota capitale sospesa, la durata del finanziamento aumenterà in proporzione al numero di rate sospese. Per i mutui a tasso variabile a rata costante, nei casi in cui non sia contrattualmente previsto l’adeguamento della rata al raggiungimento della durata massima, il capitale rimborsato per effetto della sospensione sarà recuperato sull’ultima rata.
- sospensione della sola quota capitale: per un massimo di 12 mesi il mutuatario / locatario verserà rate di soli interessi, calcolati sul debito residuo e applicando il tasso previsto in contratto. Il debito residuo resterà invariato per tutto il periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione il debito in linea capitale rimarrà invariato e per consentire il recupero della quota capitale sospesa, la durata del finanziamento aumenterà in proporzione al numero di rate sospese. Per i mutui a tasso variabile a rata costante, nei casi in cui non sia contrattualmente previsto l’adeguamento della rata al raggiungimento della durata massima, il capitale non rimborsato per effetto della sospensione sarà recuperato sull’ultima rata. Al termine del periodo di sospensione, il mutuatario / locatario riprenderà a rimborsare le rate previste dal piano di ammortamento.
In entrambe le scelte, durante il periodo di sospensione gli interessi sul capitale continueranno a maturare in base al tasso indicato in contratto con le modalità previste, mentre la durata del finanziamento sarà prolungata di un numero di mesi pari alla durata di sospensione.
Restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste dal contratto di mutuo / leasing finanziario.
LA SOSPENSIONE DELLE RATE POTRÀ ESSERE RICHIESTA ENTRO IL 11 MARZO 2025.
IL NOSTRO PERSONALE RIMANE A COMPLETA DISPOSIZIONE PER OGNI CHIARIMENTO.